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Verifica dispositivi di messa a terra

Il Gruppo Piemontese Antincendio al fine di perseguire l’obiettivo di garantire la sicurezza dei lavoratori - e non solo - nei luoghi di lavoro, si occupa di consulenze specifiche in tema di  verifica dell’impianto di messa a terra ed affida ad Organismi di Ispezione (enti privati appositamente autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive)  le verifiche ed i controlli necessari al fine di rilasciare gli attestati di verifica richiesti.
Le verifiche previste ai sensi del DPR 462/01 sono obbligatorie per i seguenti impianti:
•         Impianti elettrici di messa a terra;
•         Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
•         Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
 
Dal 23 gennaio 2002 è scattato l’obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie: lo stesso datore di lavoro è tenuto quindi a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:
 - 2 anni (verifica biennale) per:
•         gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione
•         gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
a) Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.)
b) Ambienti a maggior rischio in caso di incendio:
- Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco
- Edifici con strutture portanti in legno
c) Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).

- 5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

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